Possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1) le opere relative a:
- aree ludiche senza fini di lucro come spazi verdi provvisti di campi sportivi e attrezzature per il gioco, con esclusione delle piscine (Legge Regionale 20/04/2015, n. 17, art. 4, com. 1, lett. d)
- elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici come muretti, panchine, gazebo, fontane.
Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.
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Ultimo aggiornamento: 17/11/2023 08:53.01